Statuto

Art.8: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che danno disponibilità e che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
  2. resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  3. i soci già presidenti o che rivestano cariche in altre associazioni non possono candidarsi per il direttivo né per la carica di presidente della Pro Loco di Cantiano (PU), ma collaborano con il direttivo della citata associazione;
  4. si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
  5. può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
  6. è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea;
  7. stabilisce la quota sociale annuale da versare;
  8. predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificato motivo, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.