Statuto

Art.17: Disposizioni Generali

La Pro Loco:

  1. aderisce facoltativamente all’ U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco Marche nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;
  2. non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
  3. ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  4. ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.